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Elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni, informazioni fornite dalle amministrazioni territoriali
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Ai sensi delle attuali disposizioni normative (si veda articolo 208, comma 17-bis, del D.lgs. 152/2006), le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni sono tenute a comunicare le stesse al Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti (REcer), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006. Il REcer è costituito da due sezioni: una dedicata alle autorizzazioni ordinarie e l’altra destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate. Gli atti autorizzativi (nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati) saranno inseriti direttamente dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni contestualmente alla comunicazione al Ministero.
Il REcer ha, quindi, sostituito il Catasto rifiuti come strumento di raccolta dei dati relativi alle autorizzazioni in regime ordinario e agli esiti delle procedure semplificate.
Prima dell'introduzione delle suddette modifiche, ai sensi degli artt. 208, 209, 211, 213 e 214 del d.lgs. n. 152/2006 l'amministrazione territoriale competente al rilascio delle autorizzazioni ordinarie ed in procedura semplificata era chiamata a trasmettere le relative informazioni al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del d.lgs. 152/2006. La trasmissione era effettuata attraverso il Catasto telematico secondo gli standard concordati con ISPRA che ne curava l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico.
L'elenco contenente i dati trasmessi sulla base delle previgenti disposizioni può essere liberamente consultato nella presente sezione del sito.
In particolare, le informazioni relative alle autorizzazioni in procedura ordinaria (artt. 208, 209, 211 e 213 del d.lgs. n. 152/2006) possono essere ricercate accedendo alla voce “Autorizzazioni


I criteri di ricerca utilizzabili sono i seguenti:
- ragione sociale;
- sede legale;
- sede impianto;
- attività di gestione (operazione di smaltimento da D1 a D15 o di recupero da R1 a R13) nel caso delle autorizzazioni ordinarie e attività di recupero (operazione di recupero da R1 a R13) nel caso delle procedure semplificate;
- codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
- ricerca avanzata (ad esempio: per tipologia di impianto, per tipologia di atto, provvedimento o comunicazione, ecc.).
NB:ISPRA non rilascia autorizzazioni allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti. Le banche dati sono alimentate direttamente dalle amministrazioni territoriali competenti. Le banche dati sono pubblicate senza alcuna attività di elaborazione e bonifica da parte di ISPRA.
:: Ultima modifica della pagina: 13.11.2024 ::
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