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Banche dati contenenti l'Elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni

Nella presente sezione del sito sono consultabili le banche dati contenenti l'elenco delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. Le banche dati sono di due tipi e sono, rispettivamente, alimentate mediante:
  • l'inserimento effettuato, ai sensi degli artt. 208, 209, 211, 213 e 214 del d.lgs. n. 152/2006, dalle amministrazioni territoriali competenti al rilascio delle autorizzazioni ordinarie ed in procedura semplificata. La banca dati può essere consultata accedendo alla pagina Elenco nazionale (da amministrazioni) Banche dati;
  • NB: questa banca dati non è più oggetto di aggiornamento e contiene, pertanto, solo dati storici*.
  • l'estrazione delle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale previsto dal DPCM 28 dicembre 2017, valido a partire dalle dichiarazioni riferite al 2018. Tale modello prevede una specifica scheda "Autorizzazioni" che deve essere compilata da tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti. La banca dati può essere consultata accedendo alla pagina Elenco nazionale (da MUD) Banche dati.

NB: ISPRA non rilascia autorizzazioni allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti. Le informazioni contenute nelle banche dati sulle autorizzazioni sono pubblicate così come ottenute dalle varie fonti senza alcuna attività di elaborazione e bonifica da parte di ISPRA.

* Per effetto di modifiche della normatva di riferimento (si veda articolo 208, comma 17-bis, del D.lgs. 152/2006), le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni sono tenute a comunicare le stesse al Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti (REcer), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006. Il REcer è costituito da due sezioni: una dedicata alle autorizzazioni ordinarie e l’altra destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate. Gli atti autorizzativi (nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati) saranno inseriti direttamente dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni contestualmente alla comunicazione al Ministero.
Tale Registro ha, quindi, sostituito il Catasto rifiuti (al quale deve in ogni caso essere interconnesso) come strumento di raccolta dei dati relativi alle autorizzazioni in regime ordinario e agli esiti delle procedure semplificate.

 




:: Ultima modifica della pagina: 13.11.2024 ::


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